ARTICOLO 1 - Denominazione, sede e durata
E’ costituita nel Comune di Firenze un’organizzazione di volontariato “Gruppo TLC Radioamatori Città di Firenze”, con sede in Firenze.
La durata dell'organizzazione è illimitata.
ARTICOLO 2 - Finalità
L'organizzazione ha come finalità lo svolgimento da parte dei propri aderenti di attività di protezione civile senza fini di lucro, a favore delle popolazioni colpite da calamità, su richiesta delle Autorità preposte.
Il settore di intervento è quello delle telecomunicazioni alternative di emergenza, delle radioassistenze sportive, dell'organizzazione di maglie radio fra enti ove se ne ravvisi la necessità.
ARTICOLO 3 - Adesione
Possono entrare a far parte dell’organizzazione quali soci ordinari i possessori di licenza di radioamatore che siano disposti a condividere lo spirito di solidarietà e le finalità dell’organizzazione, ed a rispettare le disposizioni del presente statuto, che dovrà essere sottoscritto all'atto di ingresso nell'associazione, ed i deliberati degli organi associativi.
Possono inoltre aderire coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito elencati, risultando esclusi soltanto da quelle attività che richiedono il possesso della licenza di radioamatore:
− maggiore età;
− cittadinanza italiana;
− assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali pendenti.
Possono far parte dell’organizzazione anche coloro che si limitano a finanziarla mediante la sottoscrizione della quota associativa acquisendo la qualifica di socio sostenitore; il socio sostenitore non ha diritto di voto e non può essere eletto alle cariche sociali.
Le domande di ammissione devono essere presentate da due soci e corredate dai documenti attestanti i requisiti di cui sopra.
L’organo competente a deliberare sulle domanda d’ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio Direttivo; in ipotesi di rifiuto verrà comunicata la motivazione.
Non possono far parte dell'organizzazione coloro i quali svolgono un'attività lavorativa per la quale siano tenuti a dare la propria disponibilità nell'ambito della Protezione Civile.
ARTICOLO 4 - Diritti e doveri degli associati
Tutti gli associati hanno gli stessi diritti salvo le eccezioni previste dal presente statuto.
Gli associati partecipano a pieno titolo alla vita dell’organizzazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti.
Gli associati hanno il diritto di:
1) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti;
2) eleggere gli organi dell’organizzazione e di essere eletti, pur nel rispetto dei limiti posti dal presente statuto;
3) chiedere la convocazione dell’assemblea secondo le modalità ed i termini previsti dal presente statuto;
4) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell’ambito dei programmi dell’associazione ed in riferimento alle finalità statutarie;
5) usufruire dei servizi offerti dall’associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
6) ricevere tutte le informazioni ed esercitare il controllo nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto, dai regolamenti da esso derivanti e dalle leggi.
Gli associati hanno il dovere di:
1) tenere, anche all’esterno dell’organizzazione, un comportamento decoroso nonché animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, lealtà e buona fede;
2) conseguentemente, non compiere atti che possano in qualsiasi maniera danneggiare gli interessi e l’immagine dell’organizzazione;
3) essere in regola con il versamento delle quote associative;
4) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi sociali.
Ogni associato è impegnato, nei limiti delle proprie possibilità, a prestare la propria opera in favore dell’organizzazione.
ARTICOLO 5 - Esclusione e recesso degli associati
Gli associati possono lasciare volontariamente l’organizzazione inviando al Presidente del Consiglio Direttivo una lettera di dimissioni, che lo comunica al Consiglio stesso alla prima riunione successiva.
La qualifica di associato si può perdere per esclusione. L'associato escluso verrà automaticamente esonerato dall’eventuale carica associativa conferitagli. L'associato può essere escluso in quanto non partecipi in modo continuativo alle attività associative o commetta atti tali da creare grave nocumento all'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall’Assemblea.
E' competenza del Consiglio Direttivo l'eventuale sospensione cautelativa qualora ricorrano gravi ed urgenti motivi. Ogni opposizione da parte del destinatario del provvedimento dovrà essere presentata all'Assemblea.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono chiedere la restituzione delle quote e contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio associativo.
ARTICOLO 6 - Volontari - Incompatibilità
I soci ordinari prestano la propria opera spontaneamente e gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono intrattenere con essa alcun tipo di rapporto patrimoniale, ovvero di lavoro dipendente od autonomo.
ARTICOLO 7 - Organi associativi
Sono organi dell’organizzazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei conti.
Qualsiasi carica, salvo la carica di revisore dei conti se esercitata da persona estranea all’organizzazione, viene assolta dagli eletti in maniera rigorosamente gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentalmente provate per l’attività prestata a favore dell’organizzazione, e comunque entro i limiti stabiliti dagli organi sociali.
I dipendenti dell’associazione non possono ricoprire alcuna carica elettiva.
Ogni carica associativa ha una durata di quattro anni ed è rieleggibile.
Nessun socio può ricoprire doppie cariche sociali.
ARTICOLO 8 - L’Assemblea degli associati
L’Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante dell’organizzazione ed è presieduta dal Presidente.
Essa sarà convocata a mezzo pubblicazione nell’area riservata del sito web dell’associazione e mediante comunicazione e-mail, con indicazione dell’ordine del giorno, per la durata di almeno quindici giorni consecutivi, comprese due festività.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice-presidente;
nel caso d’assenza di entrambi l’Assemblea elegge un proprio Presidente, che resta in carica per la sola durata dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea accerta la regolarità della convocazione e della costituzione, il diritto di partecipazione e la validità delle deleghe.
Le adunanze dell’Assemblea si distinguono in:
a) ordinaria;
b) straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno in occasione della presentazione del bilancio consuntivo e di quello di previsione, su convocazione del Presidente.
L’Assemblea straordinaria dovrà convocarsi tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà necessario o qualora la convocazione sia richiesta da almeno un decimo degli associati iscritti, in regola con i pagamenti, con domanda scritta e motivata inviata al Presidente del Consiglio Direttivo, recante altresì l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.
Tutti i voti vengono espressi in forma palese tranne quelli riguardanti le persone.
In caso di impedimento gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altro associato al quale devono rilasciare delega scritta. Ciascun associato potrà essere beneficiario di una sola delega.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, primo comma, del codice civile, gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Le adunanze dell’Assemblea ordinaria saranno valide, in prima convocazione, quando interverrà la metà più uno degli associati ordinari regolarmente iscritti, ovvero in regola con il pagamento delle quote sociali dell’anno precedente; in seconda convocazione l’adunanza potrà tenersi nello stesso giorno e luogo, un’ora dopo quella stabilita per la prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati ordinari intervenuti.
L’Assemblea, in sede ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
b) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative ed i contributi
straordinari;
c) stabilisce gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
d) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei
conti, secondo le modalità dalla stessa stabilite;
e) approva la relazione del Consiglio Direttivo;
f) decide su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione.
Nell’Assemblea straordinaria le deliberazioni non saranno valide se non approvate sia in prima convocazione sia in seconda convocazione da almeno il voto favorevole della metà degli associati ordinari iscritti ed in regola con le quote sociali.
L’Assemblea, in sede straordinaria:
a) delibera le eventuali adesioni dell’associazione ad Organizzazioni e Federazioni che perseguono scopi similari;
b) delibera le modifiche dello statuto;
c) delibera la vendita e l’acquisto di beni immobili, la contrazione di mutui e la richiesta di affidamenti bancari;
d) delibera lo scioglimento dell’associazione, in tale ipotesi con le maggioranze previste dal codice civile.
Le elezioni delle cariche associative avvengono mediante votazione diretta, personale e segreta, effettuata attraverso apposita scheda fornita a tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.
ARTICOLO 9 - Il Consiglio Direttivo
L’Assemblea degli associati elegge, ogni quattro anni, il Consiglio Direttivo.
Il numero dei membri del Consiglio Direttivo può variare da un minimo di cinque ad un massimo di nove, deciso dall'Assemblea prima delle operazioni di voto.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo l'avvenuta elezione, nomina nel suo seno:
- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il Segretario, che svolge anche la funzione di Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberante che ha compiti di direzione, coordinamento e controllo su tutti gli aspetti della vita e dell’attività dell’organizzazione.
Esegue i deliberata dell’Assemblea degli associati, cura l’applicazione degli orientamenti ivi approvati e la loro particolareggiata attuazione.
In via esemplificativa, il Consiglio Direttivo si occupa di:
a) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi;
b) formulare le proposte in materia di modifiche statutarie e di scioglimento dell’associazione;
c) stipulare convenzioni, contratti, accordi nel perseguimento degli obiettivi sociali;
d) intrattenere i rapporti con le istituzioni pubbliche e/o private;
e) istituire ulteriori cariche, all'interno del Consiglio stesso, ovvero articolazioni degli organi sociali resesi necessarie per il buon andamento dell’associazione;
f) adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, e delibera l'ammissione degli associati;
g) rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, per il compimento anche in via continuativa di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l’attività dell’associazione, stabilendo criteri, condizioni e limiti;
h) nominare i delegati per la rappresentanza dell’Associazione al Congresso Regionale e Nazionale della A.N.P.AS.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e siano assunte dalla maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo verrà convocato ogniqualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando la convocazione sia richiesta da almeno tre consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso contenente l’ordine del giorno, da inviarsi, a cura del Presidente, a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la convocazione.
ARTICOLO 10 - Il Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale dell’organizzazione nei confronti di terzi.
In sua assenza od impedimento l’organizzazione è rappresentata dal Vice-presidente.
Il Presidente sottoscrive gli atti ed i documenti sociali; ha la sorveglianza sull’andamento generale dell’organizzazione e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano, previa delibera dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, fatta salva la facoltà di delegare un altro consigliere nelle forme previste dal presente statuto.
ARTICOLO 11 - Il Segretario
Il Segretario redige di norma i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, protocolla e custodisce i documenti dell’organizzazione.
Svolge inoltre le funzioni di tesoriere dell'organizzazione e paga, dietro deliberazione del Consiglio Direttivo, i mandati di entrata e di uscita dei fondi firmati da almeno due fra il Presidente, il Vice Presidente o il Segretario stesso.
Tiene il registro di cassa dell’organizzazione.
E’ soggetto a verifica di cassa ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
ARTICOLO 12 - Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'organizzazione, la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Deve presentare ogni anno una relazione sul bilancio consuntivo dell'organizzazione.
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed al suo interno elegge un Presidente.
In caso di mancanza o di dimissioni di un membro effettivo, subentra il supplente più anziano d'età.
Se con i revisori supplenti non si completa il collegio, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.
ARTICOLO 13 - La Decadenza dalle Cariche e degli Organi Associativi
Ogni partecipante ad un organo collegiale che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, verrà dichiarato decaduto.
Il destinatario di tale provvedimento dovrà essere preventivamente informato ed invitato ad esporre dinanzi al Consiglio Direttivo le proprie ragioni difensive.
I componenti del Consiglio Direttivo hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento e senza essere tenuti a motivare la propria decisione.
Se durante il mandato uno o più membri di un organo collegiale vengono a cessare dalle loro funzioni per una qualsiasi causa, l’organo in questione deve provvedere alla loro sostituzione a titolo provvisorio, nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione seguirono nella graduatoria della votazione.
Le funzioni di questi ultimi cessano comunque alla data in cui doveva spirare il mandato dell’eletto che viene sostituito.
La vacanza, comunque determinata, della metà più uno dei componenti di un organo collegiale ne comporta la decadenza.
La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella degli altri organi associativi elettivi. Qualora si verificasse tale ipotesi il Presidente dell’associazione deve convocare immediatamente l’Assemblea degli associati per la indizione di nuove elezioni.
ARTICOLO 14 - Esercizio finanziario ed entrate
L’esercizio finanziario dell’organizzazione comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Le entrate dell’organizzazione sono costituite:
a) dalle quote degli aderenti;
b) da contributi di privati;
c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni, la cui accettazione sia approvata dal consiglio.
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie.
L'organizzazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5, comma secondo, legge 266/1991 e sue successive modifiche od integrazioni.
L'organizzazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge. Utili e avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 15 - Patrimonio
Il patrimonio dell’organizzazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili;
b) depositi bancari e/o investimenti;
c) lasciti, legati, donazioni accettati dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 16 - Scioglimento dell’organizzazione
Lo scioglimento dell’organizzazione potrà avvenire per disposizioni di nuovi istituti nazionali e/o regionali, per deliberazione dell’Assemblea straordinaria. In questo caso l’Assemblea straordinaria dovrà essere convocata con ordine del giorno inviato a tutti gli associati ordinari in regola con i pagamenti e con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, nonché con le modalità ordinarie.
La validità dell’Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’Associazione richiede la presenza di almeno tre quarti degli associati iscritti, in regola con i pagamenti delle quote sociali.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Il patrimonio esistente all’atto dello scioglimento dell’organizzazione non potrà essere ripartito tra gli associati ma dovrà essere erogato a scopo di beneficenza in favore di uno o più soggetti scelti dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 17 - Disposizioni finali
Per quanto non inserito nel presente Statuto si fa riferimento a quanto previsto in materia dalle vigenti disposizioni di legge.
CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE ASSOCIATIVE IN VIGORE
Nell'Assemblea del 3 maggio 2017 si è rinnovato il Consiglio Direttivo della nostra Associazione. L'Assemblea ha eletto, tramite voto segreto, il nuovo Consiglio (7 consiglieri) e i Sindaci Revisori (3 sindaci), sono risultati eletti:
CONSIGLIERI:
Andreoni Marco, Andorlini Maurizio, Boccalini Stefano, Brunetti Bruno, Chiarini Daniele, Maggio Lorenzo, Pinto Antonio
SINDACI REVISORI:
Belardi Alessandro, Innocenti Sandro ,Gasparro Federico
E' seguita la prima riunione del Consiglio che ha nominato le cariche statutarie:
Presidente: Andreoni Marco
Vicepresidente: Boccalini Stefano
Segretario: Brunetti Bruno
A seguito del dibattito svolto in assemblea si è provveduto ad assegnare incarichi di responsabilità specifica ai seguenti consiglieri:
Automezzi: Chiarini Daniele
Impianti vari: Pinto Antonio
Servizi: Boccalini Stefano
Formazione: Maggio Lorenzo
Amministrazione: Brunetti Bruno
Rapporti Istituzionali: Andorlini Maurizio