ARTICOLO 1 - Denominazione, sede e durata

E’  costituita  nel  Comune  di  Firenze  un’organizzazione  di  volontariato  “Gruppo TLC Radioamatori Città di Firenze”, con sede in Firenze.
La durata dell'organizzazione è illimitata.

ARTICOLO 2 - Finalità

L'organizzazione  ha  come  finalità  lo  svolgimento  da  parte  dei  propri  aderenti  di attività di protezione civile senza fini di lucro, a favore delle popolazioni colpite da calamità, su richiesta delle Autorità preposte.
Il settore di intervento è quello delle telecomunicazioni alternative di emergenza, delle  radioassistenze  sportive,  dell'organizzazione  di  maglie  radio  fra  enti  ove  se ne ravvisi la necessità.

ARTICOLO 3 - Adesione

Possono entrare a far parte dell’organizzazione quali soci ordinari i possessori di licenza di radioamatore che siano disposti a condividere lo spirito di solidarietà e le finalità dell’organizzazione, ed a rispettare le disposizioni del presente statuto, che  dovrà  essere  sottoscritto  all'atto di ingresso nell'associazione, ed i deliberati degli organi associativi.
Possono  inoltre  aderire coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito elencati, risultando esclusi soltanto  da  quelle  attività  che  richiedono  il  possesso della licenza di radioamatore:
−  maggiore età;
−  cittadinanza italiana;
−  assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali pendenti.
Possono  far  parte  dell’organizzazione  anche  coloro  che  si  limitano  a  finanziarla mediante la sottoscrizione della quota associativa acquisendo la qualifica di socio sostenitore; il socio sostenitore non ha diritto di voto e non può essere eletto alle cariche sociali.
Le domande di ammissione devono essere presentate da due soci e corredate dai documenti attestanti i requisiti di cui sopra.

L’organo competente a deliberare sulle domanda d’ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio Direttivo; in ipotesi di rifiuto verrà comunicata la motivazione.
Non possono far parte dell'organizzazione coloro i quali svolgono  un'attività lavorativa per la quale siano tenuti a dare la propria disponibilità nell'ambito della Protezione Civile.

ARTICOLO 4 - Diritti e doveri degli associati

Tutti  gli  associati  hanno  gli  stessi  diritti  salvo  le  eccezioni  previste  dal  presente statuto.
Gli  associati  partecipano  a  pieno  titolo  alla  vita  dell’organizzazione  e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti.
Gli associati hanno il diritto di:
1)  partecipare  alla  vita  associativa  nei  modi  previsti  dallo  statuto  e  dagli eventuali regolamenti da esso derivanti;
2)  eleggere  gli  organi  dell’organizzazione  e  di  essere  eletti,  pur  nel  rispetto  dei limiti posti dal presente statuto;
3)  chiedere  la  convocazione  dell’assemblea  secondo  le  modalità  ed  i  termini previsti dal presente statuto;
4)  formulare  proposte  al  Consiglio  Direttivo  nell’ambito  dei  programmi dell’associazione ed in riferimento alle finalità statutarie;
5)  usufruire dei servizi offerti dall’associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
6)  ricevere tutte le informazioni ed esercitare il controllo nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto, dai regolamenti da esso derivanti e dalle leggi.
Gli associati hanno il dovere di:
1)  tenere, anche all’esterno dell’organizzazione, un comportamento decoroso nonché animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, lealtà e buona fede;
2)  conseguentemente,  non  compiere  atti  che  possano  in  qualsiasi  maniera danneggiare gli interessi e l’immagine dell’organizzazione;
3)  essere in regola con il versamento delle quote associative;
4)  osservare  le  disposizioni  statutarie  e  regolamentari  nonché  le  direttive  e deliberazioni  che  nell’ambito  delle  disposizioni  medesime sono  emanate dagli organi sociali.
Ogni  associato  è  impegnato,  nei  limiti  delle  proprie  possibilità,  a  prestare  la propria opera in favore dell’organizzazione.

ARTICOLO 5 - Esclusione e recesso degli associati

Gli  associati  possono  lasciare  volontariamente  l’organizzazione  inviando  al Presidente  del  Consiglio  Direttivo  una  lettera  di  dimissioni,  che  lo  comunica  al Consiglio stesso alla prima riunione successiva.
La  qualifica  di  associato  si  può  perdere  per  esclusione.  L'associato  escluso  verrà automaticamente esonerato dall’eventuale carica associativa conferitagli. L'associato  può  essere  escluso  in  quanto  non  partecipi  in  modo  continuativo  alle attività  associative  o  commetta  atti  tali  da  creare  grave  nocumento all'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall’Assemblea.
E' competenza del Consiglio Direttivo l'eventuale sospensione cautelativa qualora ricorrano gravi ed urgenti motivi. Ogni  opposizione  da  parte  del  destinatario  del  provvedimento  dovrà  essere presentata all'Assemblea.
Gli  associati  che  abbiano  comunque  cessato  di  appartenere  all’associazione  non possono  chiedere  la  restituzione  delle  quote  e  contributi  versati,  né  hanno  alcun diritto sul patrimonio associativo.

ARTICOLO 6 - Volontari - Incompatibilità

I soci ordinari prestano la propria opera spontaneamente e gratuitamente in favore dell’organizzazione  e  non  possono  intrattenere  con  essa  alcun  tipo  di  rapporto patrimoniale, ovvero di lavoro dipendente od autonomo.

ARTICOLO 7 - Organi associativi

Sono organi dell’organizzazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei conti.
Qualsiasi  carica,  salvo  la  carica  di  revisore  dei  conti  se  esercitata  da  persona estranea  all’organizzazione,  viene  assolta  dagli  eletti  in  maniera  rigorosamente gratuita,  salvo  il  rimborso  delle  spese  sostenute  e  documentalmente  provate per l’attività prestata a favore dell’organizzazione, e comunque entro i limiti stabiliti dagli organi sociali.
I dipendenti dell’associazione non possono ricoprire alcuna carica elettiva.
Ogni carica associativa ha una durata di quattro anni ed è rieleggibile.
Nessun socio può ricoprire doppie cariche sociali.

ARTICOLO 8 - L’Assemblea degli associati

L’Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante dell’organizzazione ed è presieduta dal Presidente.  
Essa  sarà  convocata  a  mezzo  pubblicazione  nell’area  riservata  del  sito  web dell’associazione  e  mediante  comunicazione  e-mail,  con  indicazione  dell’ordine del  giorno,  per  la  durata  di  almeno  quindici  giorni consecutivi,  comprese  due festività.
L’Assemblea  è  presieduta  dal  Presidente  e,  in  sua  assenza,  dal  Vice-presidente;
nel  caso  d’assenza  di  entrambi  l’Assemblea  elegge  un  proprio  Presidente,  che resta in carica per la sola durata dell’Assemblea.
Il  Presidente  dell’Assemblea  accerta  la  regolarità  della  convocazione  e  della costituzione, il diritto di partecipazione e la validità delle deleghe.
Le adunanze dell’Assemblea si distinguono in:
a)  ordinaria;
b)  straordinaria.
L’Assemblea  ordinaria  si  riunisce  almeno  una  volta  l’anno  in  occasione  della presentazione  del  bilancio  consuntivo  e  di  quello  di  previsione,  su  convocazione del Presidente.
L’Assemblea  straordinaria  dovrà  convocarsi  tutte  le  volte  che  il  Consiglio Direttivo  lo  riterrà  necessario  o  qualora  la  convocazione  sia  richiesta  da  almeno un decimo degli associati iscritti, in regola con i pagamenti, con domanda scritta e motivata inviata al Presidente del Consiglio Direttivo, recante altresì l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.
Tutti i voti vengono espressi in forma palese tranne quelli riguardanti le persone.
In caso di impedimento gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altro  associato  al  quale  devono  rilasciare  delega  scritta.  Ciascun  associato  potrà essere beneficiario di una sola delega.
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  21,  primo  comma,  del  codice  civile,  gli amministratori  non  hanno  diritto  di  voto  nelle  deliberazioni  di  approvazione  del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Le  adunanze  dell’Assemblea  ordinaria  saranno  valide,  in  prima  convocazione, quando  interverrà  la  metà  più  uno  degli  associati  ordinari  regolarmente  iscritti, ovvero  in  regola  con  il  pagamento  delle  quote  sociali dell’anno  precedente;  in seconda convocazione l’adunanza potrà tenersi nello stesso giorno e luogo, un’ora dopo  quella  stabilita  per  la  prima  convocazione,  qualunque  sia  il  numero  degli associati ordinari intervenuti.
L’Assemblea, in sede ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
b) fissa,  su  proposta  del  Consiglio  Direttivo,  le  quote  associative  ed  i  contributi
straordinari;
c) stabilisce gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
d) elegge  i  componenti  del  Consiglio  Direttivo  e  del  Collegio  dei  Revisori  dei
conti, secondo le modalità dalla stessa stabilite;
e) approva la relazione del Consiglio Direttivo;
f) decide su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione.
Nell’Assemblea straordinaria le deliberazioni non saranno valide se non approvate sia  in  prima  convocazione  sia  in  seconda  convocazione  da  almeno  il  voto favorevole  della  metà  degli  associati  ordinari  iscritti  ed  in regola  con  le  quote sociali.  
L’Assemblea, in sede straordinaria:
a) delibera  le  eventuali  adesioni  dell’associazione  ad  Organizzazioni  e Federazioni che perseguono scopi similari;
b) delibera le modifiche dello statuto;
c) delibera  la  vendita  e  l’acquisto  di  beni  immobili,  la  contrazione  di  mutui  e  la richiesta di affidamenti bancari;
d) delibera  lo  scioglimento  dell’associazione,  in  tale  ipotesi  con  le  maggioranze previste dal codice civile.
Le  elezioni  delle  cariche  associative  avvengono  mediante  votazione  diretta, personale  e  segreta,  effettuata  attraverso  apposita  scheda  fornita  a  tutti  i  soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

ARTICOLO 9 - Il Consiglio Direttivo

L’Assemblea degli associati elegge, ogni quattro anni, il Consiglio Direttivo.
Il numero dei membri del Consiglio Direttivo può variare da un minimo di cinque ad un massimo di nove, deciso dall'Assemblea prima delle operazioni di voto.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo l'avvenuta elezione, nomina nel suo seno:
- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il Segretario, che svolge anche la funzione di Tesoriere.
Il  Consiglio  Direttivo  è  l’organo  deliberante  che  ha  compiti  di  direzione, coordinamento  e  controllo  su  tutti  gli  aspetti  della  vita  e  dell’attività dell’organizzazione.
Esegue  i  deliberata  dell’Assemblea  degli  associati,  cura  l’applicazione  degli orientamenti ivi approvati e la loro particolareggiata attuazione.
In via esemplificativa, il Consiglio Direttivo si occupa di:
a) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi;
b) formulare  le  proposte  in  materia  di  modifiche  statutarie  e  di  scioglimento dell’associazione;  
c) stipulare  convenzioni,  contratti,  accordi  nel  perseguimento  degli  obiettivi sociali;
d) intrattenere i rapporti con le istituzioni pubbliche e/o private;
e) istituire  ulteriori  cariche,  all'interno  del  Consiglio  stesso,  ovvero  articolazioni degli organi sociali resesi necessarie per il buon andamento dell’associazione;
f) adottare  i  provvedimenti  disciplinari  nei  confronti  degli  associati,  e  delibera l'ammissione degli associati;
g) rilasciare  deleghe  ad  uno  o  più  consiglieri,  per  il  compimento  anche  in  via continuativa di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione  per  ogni  occorrenza,  in  particolare  di gestione  relativa  al patrimonio,  necessaria  per  l’attività  dell’associazione,  stabilendo  criteri, condizioni e limiti;
h) nominare  i  delegati  per  la  rappresentanza  dell’Associazione  al  Congresso Regionale e Nazionale della A.N.P.AS.
Le  deliberazioni  del  Consiglio  Direttivo  sono  valide  quando  sia  presente  la maggioranza dei suoi componenti e siano assunte dalla maggioranza dei presenti.
Il  Consiglio  Direttivo  verrà  convocato  ogniqualvolta  il  Presidente  lo  riterrà opportuno ovvero quando la convocazione sia richiesta da almeno tre consiglieri.
Il  Consiglio  Direttivo  è  convocato  con  avviso  contenente  l’ordine  del  giorno,  da inviarsi,  a  cura  del  Presidente,  a  tutti  i  consiglieri  almeno  cinque  giorni  prima della data fissata per la convocazione.

ARTICOLO 10 - Il Presidente

Il  Presidente  è  il  rappresentante  legale  dell’organizzazione  nei  confronti  di  terzi.
In  sua  assenza  od  impedimento  l’organizzazione  è  rappresentata  dal  Vice-presidente.
Il  Presidente  sottoscrive  gli  atti  ed  i  documenti  sociali;  ha  la  sorveglianza sull’andamento generale dell’organizzazione e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano,  previa  delibera  dell’Assemblea  o  del  Consiglio  Direttivo,  fatta  salva la facoltà di delegare un altro consigliere nelle forme previste dal presente statuto.

ARTICOLO 11 - Il Segretario

Il  Segretario  redige  di  norma  i  verbali  dell’Assemblea  e  del  Consiglio  Direttivo, protocolla e custodisce i documenti dell’organizzazione.
Svolge  inoltre  le  funzioni  di  tesoriere  dell'organizzazione  e  paga,  dietro deliberazione  del  Consiglio  Direttivo,  i  mandati  di  entrata  e  di  uscita  dei  fondi firmati  da  almeno  due  fra  il  Presidente,  il  Vice  Presidente o  il  Segretario  stesso.
Tiene il registro di cassa dell’organizzazione.
E’  soggetto  a  verifica  di  cassa  ogniqualvolta  il  Consiglio  Direttivo  lo  ritenga opportuno.

ARTICOLO 12 - Collegio dei Revisori dei conti

Il  Collegio  dei  Revisori  dei  conti  ha  il  compito  di  controllare  l'andamento amministrativo  dell'organizzazione,  la  regolare  tenuta  della  contabilità  e  la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Deve presentare ogni anno una relazione sul bilancio consuntivo dell'organizzazione.
Il  Collegio  dei  Revisori  dei  conti  è  composto  da  tre  membri  effettivi  e  due supplenti ed al suo interno elegge un Presidente.
In caso di mancanza o di dimissioni di un membro effettivo, subentra il supplente più anziano d'età.
Se  con  i  revisori  supplenti  non  si  completa  il  collegio,  deve  essere  convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

ARTICOLO 13 - La Decadenza dalle Cariche e degli Organi Associativi

Ogni  partecipante  ad  un  organo  collegiale  che,  senza  giustificato  motivo,  non partecipi a tre riunioni consecutive, verrà dichiarato decaduto.
Il  destinatario  di  tale  provvedimento  dovrà  essere  preventivamente  informato  ed invitato ad esporre dinanzi al Consiglio Direttivo le proprie ragioni difensive.
I  componenti  del  Consiglio  Direttivo  hanno  facoltà  di  recedere  in  qualsiasi momento e senza essere tenuti a motivare la propria decisione.
Se  durante  il  mandato  uno  o  più  membri  di  un  organo  collegiale  vengono  a cessare  dalle  loro  funzioni  per  una  qualsiasi  causa,  l’organo  in  questione  deve provvedere  alla  loro  sostituzione  a  titolo  provvisorio,  nominando  al  loro  posto l’associato  o  gli  associati  che  nell’ultima  elezione  seguirono  nella  graduatoria della votazione.
Le  funzioni  di  questi  ultimi  cessano  comunque  alla  data  in  cui  doveva  spirare  il mandato dell’eletto che viene sostituito.
La  vacanza,  comunque  determinata,  della  metà  più  uno  dei  componenti  di  un organo collegiale ne comporta la decadenza.
La  decadenza  del  Consiglio  Direttivo  comporta  anche  quella  degli  altri  organi associativi  elettivi.  Qualora  si  verificasse  tale  ipotesi  il  Presidente dell’associazione deve convocare immediatamente l’Assemblea degli associati per la indizione di nuove elezioni.

ARTICOLO 14 - Esercizio finanziario ed entrate

L’esercizio finanziario dell’organizzazione comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Le entrate dell’organizzazione sono costituite:   
a)  dalle quote degli aderenti;
b)  da contributi di privati;  
c)  da rimborsi derivanti da convenzioni;
d)  da contributi dello Stato, di enti  pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
e)  da  donazioni  e  lasciti  testamentari  e  oblazioni,  la  cui  accettazione  sia approvata dal consiglio.
f)  entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g)  da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie.
L'organizzazione  può  inoltre  effettuare  tutte  le  operazioni  economiche  di  cui all'art.  5,  comma  secondo,  legge  266/1991  e  sue  successive  modifiche  od integrazioni.
L'organizzazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione,  fondi  o    capitale    durante  la  vita dell'associazione  salvo  che  non  sia previsto  per  legge.  Utili  e  avanzi  di  gestione  vengono  impiegati  per  la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 15 - Patrimonio

Il patrimonio dell’organizzazione è costituito da:
a)  beni mobili ed immobili;
b)  depositi bancari e/o investimenti;
c)  lasciti, legati, donazioni accettati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16 - Scioglimento dell’organizzazione

Lo  scioglimento  dell’organizzazione  potrà  avvenire  per  disposizioni  di  nuovi istituti  nazionali  e/o  regionali,  per  deliberazione  dell’Assemblea  straordinaria.  In questo  caso  l’Assemblea  straordinaria  dovrà  essere  convocata  con  ordine  del giorno inviato a tutti gli associati ordinari in regola con i pagamenti e con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, nonché con le modalità ordinarie.
La  validità  dell’Assemblea  straordinaria  per  lo  scioglimento  dell’Associazione richiede  la  presenza  di  almeno  tre  quarti  degli  associati  iscritti,  in  regola  con  i pagamenti delle quote sociali.
Per  la  validità  delle  deliberazioni  è  richiesto  il  voto  favorevole  di  almeno  tre quarti degli associati.
Il  patrimonio  esistente  all’atto  dello  scioglimento  dell’organizzazione  non  potrà essere ripartito tra gli associati ma dovrà essere erogato a scopo di beneficenza in favore  di  uno  o  più  soggetti  scelti  dall'Assemblea  nel  rispetto  della  normativa vigente.

ARTICOLO 17 - Disposizioni finali

Per quanto non inserito nel presente Statuto si fa riferimento a quanto previsto in materia dalle vigenti disposizioni di legge.

  

CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE ASSOCIATIVE IN VIGORE

Nell'Assemblea del 3 maggio 2017 si è rinnovato il Consiglio Direttivo della nostra Associazione. L'Assemblea ha eletto, tramite voto segreto, il nuovo Consiglio (7 consiglieri) e i Sindaci Revisori (3 sindaci), sono risultati eletti:

CONSIGLIERI:

Andreoni Marco, Andorlini Maurizio, Boccalini Stefano, Brunetti Bruno, Chiarini Daniele, Maggio Lorenzo, Pinto Antonio

SINDACI REVISORI:

Belardi Alessandro, Innocenti Sandro ,Gasparro Federico 

E' seguita la prima riunione del  Consiglio che ha nominato le cariche statutarie:

Presidente: Andreoni Marco

Vicepresidente: Boccalini Stefano

Segretario: Brunetti Bruno

A seguito del dibattito svolto in assemblea si è provveduto ad assegnare incarichi di responsabilità specifica ai seguenti consiglieri:

Automezzi: Chiarini Daniele
Impianti vari: Pinto Antonio
Servizi: Boccalini Stefano
Formazione: Maggio Lorenzo
Amministrazione: Brunetti Bruno
Rapporti Istituzionali: Andorlini Maurizio


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