Lo Statuto PDF Stampa E-mail
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ATTO COSTITUTIVO

In data 28 Gennaio 1999, si costituisce a Firenze tra i firmatari del presente atto l’organizzazione di volontariato "Gruppo TLC Radioamatori Città di Firenze", sodalizio amatoriale tecnico, scientifico, operativo a carattere apolitico, apartitico, aconfessionale. L’organizzazione è prevalentemente operante nel settore delle telecomunicazioni (T.L.C.), nelle radiocomunicazioni di emergenza nell’ambito della Protezione Civile, e nelle radioassistenze sportive per la tutela e la sicurezza della vita umana, quindi nella realizzazione di reti alternative d’emergenza nell’ambito di organizzazioni di volontariato. L'organizzazione non ha fini di lucro.

L’utilizzazione dei Radioamatori, in caso di catastrofi naturali, è codificato nella risoluzione N° 640 della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni, del 6 Dicembre 1979, i cui atti finali sono stati resi esecutivi in Italia, con D.P.R. 27/7/1981 n° 740.

Il "Gruppo Radioamatori Città di Firenze", nasce dall’esigenza di tutelare i titolari di licenza di Radio Operatore e per svolgere al meglio i compiti previsti dalle leggi vigenti per tali soggetti nell’ambito della Protezione Civile ed in particolare in conformità a quanto stabilito dalla Legge n.266 del 1991 per il volontariato.

La sede è ubicata presso il Centro di Coordinamento –Protezione Civile- di Firenze, Via dell’Olmatello,25.

Questo “atto costitutivo – statuto” della nostra associazione è registrato presso l’Ufficio del Registro – Atti civili di Firenze dal 15 Aprile 1999.

L'associazione e' iscritta all' Albo Regionale delle associazioni di volontariato

STATUTO

Art. 1 - Finalità della Organizzazione

L’organizzazione ha come finalità lo svolgimento da parte dei propri aderenti di attività di Protezione Civile e senza fini di lucro, a favore delle popolazioni colpite da calamità, su richiesta delle autorità preposte.

Il settore di intervento è quello delle Telecomunicazioni Alternative di Emergenza, nelle Radioassistenze sportive, nell’organizzazione di maglie radio fra enti ove vi sia necessità.

L’organizzazione si propone di collaborare con altre organizzazioni aventi stesse finalità, che, qualora accettino come proprio il presente statuto, potranno confluire in Federazione strutturata in sezioni territoriali a livello comunale.

Art.2 - Gratuità delle prestazioni

L’attività di Radioamatore è svolta senza fini di lucro e quindi non è retribuita. Si riconosce il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle attività purchè documentate.

Art.3 - Soci

Possono aderire all’organizzazione i possessori di licenza di Radioamatore. Possono inoltre aderire coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: - maggiore età - cittadinanza italiana - buona condotta morale e civile, assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso; partecipano a tutti gli effetti alla vita associativa, sono esclusi soltanto da quelle mansioni che richiedono il possesso della licenza di radioamatore.

Le domande dovranno essere presentate da due soci ordinari e corredate da quei documenti che comprovino l’integrità morale del richiedente. Non saranno prese in considerazione le domande di chi, per l’ attività lavorativa che svolge, sia tenuto a dare la propria disponibilità in tale ambito e per chi fa parte di altra organizzazione che svolge la medesima attività.

La domanda di ammissione sarà esaminata dal Consiglio Direttivo e se non accolta ne sarà comunicata la motivazione.

Si può recedere dall’Organizzazione per:

  1. Recesso personale, in qualsiasi momento
  2. Esclusione

Il secondo caso quando il socio non partecipi in modo continuativo alle attività di Protezione Civile o commetta atti tali da creare grave nocumento all’organizzazione. In caso di contenzioso, si dovrà esprimere l’assemblea.

E’ competenza del Consiglio Direttivo l’ eventuale sospensione cautelativa qualora ricorrano gravi e urgenti motivi.

Ogni nuovo socio dovrà sottoscrivere per approvazione il presente atto.

Art.4 - Incompatibilità

L’appartenenza all’organizzazione è incompatibile con l’iscrizione a qualsiasi altra Organizzazione avente stesse finalità , o che comunque in caso di emergenza possa impegnare il soggetto nello stesso settore d’intervento.

Art.5 - Organi

Sono organi dell’Organizzazione:

  • L’ Assemblea dei soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Collegio dei Sindaci
Art.6 - Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari in regola con gli adempimenti associativi (quota sociale, etc.), e i soci ausiliari (che possono votare soltanto in occasione di decisioni fondamentali della vita associativa).

Si riunisce almeno una volta l’anno nonché su richiesta di 2/3 dei soci ordinari.

L’Assemblea :

  • elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio de Revisori tra i soci ordinari
  • approva i bilanci (consuntivo e preventivo, corredati della relazione del Collegio dei sindaci).L’esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno
  • propone e partecipa all’orientamento dell’Organizzazione
  • stabilisce la quota sociale

E’ ammessa una delega per ogni socio ordinario.

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci ordinari.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci ordinari intervenuti.

Per le modifiche concernenti l’atto costitutivo occorre la presenza di almeno i ¾ dei soci ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modalità delle consultazioni elettorali sono stabilite dall’assemblea.

Art.7 - Consiglio Direttivo

È composto da sette componenti eletti a maggioranza, tramite votazione diretta, personale e segreta, effettuata attraverso apposita scheda fornita a tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale; resta in carica due anni ed è rieleggibile.

Compie tutti gli atti necessari al funzionamento dell’Organizzazione.

Predispone e sottopone all’approvazione dell’assemblea il bilancio consuntivo e preventivo, nonché il programma di attività.

Convoca l’assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario.

Stipula eventuali convenzioni con gli Enti Locali.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario tesoriere (responsabile amministrativo).

In caso di recesso di un componente il Consiglio Direttivo, sarà facoltà del Consiglio stesso provvedere alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

La sostituzione potrà avvenire per un massimo di due consiglieri.

I soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto di voto e sono elettori ed eleggibili.

Art.8 – Il Presidente / il Vice-Presidente

Il Presidente (in sua assenza o impedimento il Vice-presidente) :

  • E’ il rappresentante legale dell’associazione;
  • Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  • Presiede l’assemblea, verifica la regolarità della stessa e ne dirige i lavori.

Il segretario redige il verbale dei lavori, che viene firmato dal Presidente.

Art.9 - Collegio dei Sindaci Revisori

È eletto insieme al Consiglio Direttivo nel numero di due soci ordinari. Ad esso spetta il controllo generale sull’amministrazione dell’Organizzazione e la verifica di conformità statutaria.

Art.10 - Gratuità delle cariche e loro durata

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono alla scadenza del biennio medesimo.

Art.11 - Patrimonio Sociale - entrate

Il patrimonio e le entrate dell’organizzazione sono costituiti da:

  • Beni mobili ed immobili di proprietà;
  • Erogazioni derivanti da convenzioni, erogazioni, lasciti;
  • Contributi da privati;
  • Quanto venga acquistato;
  • Le quote sociali;
  • Contributi e donazioni da Enti pubblici o privati;
  • Contributi a fronte di prestazioni previste statutariamente o da convenzioni stipulate con Enti pubblici o privati.
Art.12 - Durata e scioglimento

La durata dell'organizzazione è illimitata; non potrà sciogliersi che per decisione di un'Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo e con il voto favorevole di 3/4 dei soci. Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto a favore di associazioni di volontariato similari.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Firenze, 28 Gennaio 1999

n.b. questo "atto costitutivo-statuto" della nostra associazione è registrato presso l'Ufficio del Registro - Atti Civili di Firenze dal 15 Aprile 1999.
Registrate all'Uff. del Registro il 18 Nov.1999 le modifiche agli artt.3 e 6.
Registrati all'uff.del Registro di Firenze il 5.09.00 ulteriori modifiche all'art.3 ed eliminazione del p.s.
Ultimo aggiornamento Domenica 25 Ottobre 2009 18:13
 
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